Scaduto
Gara #76
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, AI FINI DELL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE EX ANTE DEI PIANI FORMATIVI DI FONCOOPInformazioni appalto
21/09/2026
Richiesta di preventivo aperta
Servizi
€ 138.400,00
Olimpieri Cecilia
Categorie merceologiche
79419 - Servizi di consulenza di valutazione
Lotti
1
Qualità prezzo
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, AI FINI DELL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE EX ANTE DEI PIANI FORMATIVI DI FONCOOP
Il presente Avviso è finalizzato all’affidamento del servizio di valutazione ex ante dei piani formativi presentati a valere sugli Avvisi di Foncoop, indipendentemente dalla relativa denominazione o tipologia, nonché su qualunque altra iniziativa di finanziamento che il Fondo potrà attivare nel periodo contrattuale e che richieda un vaglio terzo sulla qualità progettuale dei piani presentati.
€ 138.400,00
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Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Olimpieri | Cecilia | Presidente del Seggio |
| Scuncio | Silvia | Segretario verbalizzante |
| Prestipino Giarritta | Elena | Componente |
Scadenze
09/10/2026 17:30
19/10/2026 17:30
20/10/2026 14:30
Allegati
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44.91 kB | |
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109.00 kB | |
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37.82 kB | |
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271.79 kB | |
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capitolato-tecnico-valutazione-ex-ante-2026.pdf SHA-256: b609a6c5575d9ceca98f1bbd1a166b20cc730e5ceb2f3d408e205ba2ab27ddc2 22/09/2026 11:19 |
122.70 kB |
Chiarimenti
22/09/2026 10:58
Quesito #1
Nell'avviso è citato come allegato il "Capitolato Tecnico" che però non è presente tra i documenti disponibili.
Qualora non si tratti di un refuso, restiamo in attesa del documento citato.
Qualora non si tratti di un refuso, restiamo in attesa del documento citato.
22/09/2026 11:21
Risposta
Si ringrazia per la segnalazione e si comunica che il Capitolato tecnico, richiamato nell’Avviso pubblico, è stato reso disponibile tra i documenti della procedura
29/09/2026 09:57
Quesito #2
In relazione alla possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti tecnico professionali cumulativamente attraverso le esperienze maturate dai singoli componenti e che “saranno considerate anche le esperienze svolte dal professionista quale componente di gruppi di lavoro, purché adeguatamente documentate e riferibili alle prestazioni oggetto dell’incarico”, nonché per dimostrare le esperienze e le competenze oggetto di valutazione per l’attribuzione del punteggio tecnico:
si chiede conferma che, nel caso tali esperienze siano portate in dote da un professionista non dipendente di uno dei soggetti partecipanti, sia sufficiente presentare dei contratti di collaborazione, sottoscritti con data certa prima della scadenza della gara, che vincolino il professionista in caso di aggiudicazione allo svolgimento delle attività in relazione alle esperienze specifiche maturate che verranno messe a disposizione del partecipante, in alternativa all’istituto dell’avvalimento.
si chiede conferma che, nel caso tali esperienze siano portate in dote da un professionista non dipendente di uno dei soggetti partecipanti, sia sufficiente presentare dei contratti di collaborazione, sottoscritti con data certa prima della scadenza della gara, che vincolino il professionista in caso di aggiudicazione allo svolgimento delle attività in relazione alle esperienze specifiche maturate che verranno messe a disposizione del partecipante, in alternativa all’istituto dell’avvalimento.
29/09/2026 15:10
Risposta
Si precisa che occorre distinguere tra il possesso dei requisiti di partecipazione e la valorizzazione delle esperienze dei professionisti ai fini della valutazione tecnica.
Qualora le esperienze di un professionista esterno al concorrente siano utilizzate ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 7 dell’Avviso, e il professionista non partecipi quale componente del raggruppamento, non è sufficiente un mero contratto di collaborazione, trovando applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, l’istituto dell’avvalimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall’Avviso.
Diversamente, ai fini della composizione del gruppo di lavoro e dell’attribuzione del punteggio tecnico riferito alle esperienze dei professionisti nominativamente indicati, possono essere valorizzate anche le esperienze maturate da professionisti non dipendenti del concorrente, purché gli stessi siano effettivamente inseriti nel gruppo di lavoro, ne sia documentata la disponibilità all’esecuzione dell’incarico in caso di affidamento e le esperienze dichiarate siano adeguatamente documentate e riferibili alle prestazioni oggetto dell’incarico.
Resta fermo che le prestazioni professionali essenziali dovranno essere eseguite dai professionisti nominativamente indicati nel gruppo di lavoro e che non è consentita l’indicazione del medesimo professionista da parte di più operatori economici.
Qualora le esperienze di un professionista esterno al concorrente siano utilizzate ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 7 dell’Avviso, e il professionista non partecipi quale componente del raggruppamento, non è sufficiente un mero contratto di collaborazione, trovando applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, l’istituto dell’avvalimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall’Avviso.
Diversamente, ai fini della composizione del gruppo di lavoro e dell’attribuzione del punteggio tecnico riferito alle esperienze dei professionisti nominativamente indicati, possono essere valorizzate anche le esperienze maturate da professionisti non dipendenti del concorrente, purché gli stessi siano effettivamente inseriti nel gruppo di lavoro, ne sia documentata la disponibilità all’esecuzione dell’incarico in caso di affidamento e le esperienze dichiarate siano adeguatamente documentate e riferibili alle prestazioni oggetto dell’incarico.
Resta fermo che le prestazioni professionali essenziali dovranno essere eseguite dai professionisti nominativamente indicati nel gruppo di lavoro e che non è consentita l’indicazione del medesimo professionista da parte di più operatori economici.
09/10/2026 16:37
Quesito #3
In merito al requisito relativo al possesso della copertura assicurativa per responsabilità civile e professionale, in fase di partecipazione è sufficiente dichiarare che la polizza sarà prodotta in caso di affidamento oppure la copertura deve essere già posseduta alla data di presentazione del preventivo?
09/10/2026 18:00
Risposta
La copertura assicurativa richiesta dall’articolo 7, lettera c), dell’Avviso costituisce requisito di partecipazione e deve pertanto essere già posseduta alla data di presentazione del preventivo. L’Avviso richiede infatti il “possesso di una copertura assicurativa (Polizza RCT/RCO) per responsabilità civile e professionale verso terzi” con massimale non inferiore a euro 500.000,00.
In sede di partecipazione il possesso del requisito è attestato attraverso il DGUE, che deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e speciali di cui all’articolo 7; non è invece richiesta, tra i documenti della Busta A, la produzione della polizza assicurativa.
La polizza assicurativa dovrà essere prodotta dall’affidatario prima della stipula del contratto, secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico.
Pertanto, non è sufficiente una dichiarazione con cui l’operatore si impegni ad acquisire la copertura soltanto in caso di affidamento.
In sede di partecipazione il possesso del requisito è attestato attraverso il DGUE, che deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e speciali di cui all’articolo 7; non è invece richiesta, tra i documenti della Busta A, la produzione della polizza assicurativa.
La polizza assicurativa dovrà essere prodotta dall’affidatario prima della stipula del contratto, secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico.
Pertanto, non è sufficiente una dichiarazione con cui l’operatore si impegni ad acquisire la copertura soltanto in caso di affidamento.
09/10/2026 16:38
Quesito #4
In caso di raggruppamento, il requisito relativo all’importo dei servizi analoghi può essere soddisfatto interamente da uno o più mandanti?
09/10/2026 18:04
Risposta
Con riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale di cui all’articolo 7, lettera d), relativo all’esecuzione, nel quinquennio antecedente la pubblicazione dell’Avviso, di almeno due servizi analoghi di importo congiuntamente non inferiore a euro 100.000,00 IVA esclusa, si precisa che, in caso di raggruppamento, il requisito può essere dimostrato cumulativamente attraverso le esperienze maturate dai singoli componenti del raggruppamento. foncoop.avviso.affidamento.dire…
Pertanto, il requisito può essere soddisfatto anche interamente da uno o più mandanti, non essendo prevista dall’Avviso una quota minima del requisito in capo al mandatario, fermo restando il possesso da parte di ciascun componente dei requisiti ad esso individualmente riferibili e il rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla documentazione della procedura.
Pertanto, il requisito può essere soddisfatto anche interamente da uno o più mandanti, non essendo prevista dall’Avviso una quota minima del requisito in capo al mandatario, fermo restando il possesso da parte di ciascun componente dei requisiti ad esso individualmente riferibili e il rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla documentazione della procedura.